IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                    DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Gazzetta Ufficiale n. 16
del 18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e  delle
casse mutue di malattia per gli artigiani;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con il quale sono stati individuati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  12-bis  della  legge  17  agosto 74, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei commissari liquidatori delle casse  mutue  di  malattia  per  gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331,  di  cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto  l'art.  77  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al
quale lo  speciale  Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero  del
tesoro,  di  cui  alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato
generale per gli affari e  la  gestione  del  patrimonio  degli  enti
disciolti,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione  della
liquidazione delle gestioni non chiuse;
  Visti  gli  atti  della  gestione liquidatoria della Cassa mutua di
malattia per gli artigiani di La Spezia;
  Considerato che per la copertura del disavanzo  di  tale  gestione,
accertato   in  L.  98.382.070  si  sono  resi  necessari  interventi
finanziari a carico del conto corrente infruttifero di  tesoreria  n.
21108  (ex  597) di cui all'art. 77, quinto comma, della citata legge
n. 833/1978;
  Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente  sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio della Cassa mutua di malattia per
gli artigiani di La Spezia e' chiusa a tutti gli effetti.